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Quadro di riferimento normativo della Carta dei Servizi

(testo tratto dalla pubblicazione "Carta della Qualità degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna del Lazio" realizzata dal Provveditorato Regionale del Lazio, Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna, marzo 2009)





  • L. 7 agosto1990 n.241

“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”, che hanno dettato nuove regole nei rapporti tra cittadini e autorità”

La norma disciplina l’attività amministrativa e determina i criteri sui quali deve essere basata: economicità, efficacia e trasparenza. Il rapporto cittadino e pubbliche amministrazioni acquista maggiore simmetria


  • DPCM 27 gennaio 1994

“Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”

La norma individua i principi a cui deve essere uniformata progressivamente, in generale, l’erogazione dei servizi pubblici, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione


  • DPCM 11 ottobre 1994

“Direttiva sui principi per l’istituzione ed il funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico”

Essa definisce i principi e le modalità per l’istituzione, l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico


  • DL 12 maggio 1995 n.163 convertito con la L. 11 luglio 1995 n.273

“Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell’efficienza delle P.A.”

Art. 2 Qualità dei servizi pubblici

1.Con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono emanati schemi generali di riferimento di Carte dei Servizi pubblici, predisposte, d’intesa con le amministrazioni interessate, dal Dipartimento della Funzione Pubblica per i settori individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettere b), e), f), della Legge 23.08.1988 n. 400.

1.bis I decreti di cui al comma 1 tengono conto delle norme del”codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” adottate con decreto del Ministro della Funzione Pubblica

2. Gli enti erogatori dei servizi pubblici, non oltre 120 giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1, adottano le rispettive carte dei servizi pubblici sulla base dei principi indicati dalla direttiva dello schema generale di riferimento dandone adeguata pubblicità agli utenti e comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica


  • L. 8 novembre 2000 n.328

“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Art. 13

“Nella Carta dei Servizi Sociali sono definiti i criteri per l’accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le condizioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti..”