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Quadro di riferimento normativo dell’Esecuzione Penale Esterna

(testo tratto dalla pubblicazione "Carta della Qualità degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna del Lazio" realizzata dal Provveditorato Regionale del Lazio, Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna, marzo 2009)





  • La Costituzione Italiana

Art. 3

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali…”.

Art. 27

“…le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità ma devono tendere alla rieducazione del condannato...”,


  • Legge del 26 luglio 1975 n. 354

“Norme sull’Ordinamento Penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.”

La legge recepisce l’ideologia del trattamento rieducativo e dall’altro, introduce le misure alternative alla detenzione.

La prospettiva spiccatamente rieducativa che ispira le misure alternative, quali l’Affidamento, la semilibertà e la liberazione anticipata, si esprime in una tendenza al recupero sociale attuato mediante il reinserimento del condannato nell’ambiente esterno, favorito dal sostegno apprestato da organi tecnici di assistenza (Centri di Servizio Sociale Adulti).La legge nota come Riforma dell’Ordinamento penitenziario, prevede nuovi operatori penitenziari, specializzati, tra i quali gli Assistenti Sociali.

Le Misure Alternative vengono a concretizzare una strategia differenziata che tiene conto delle profonde differenze che sussistono tra i vari tipi di devianza e che richiedono pertanto un diverso tipo di trattamento.


  • D.P.R. 29 aprile 1976 n. 431

Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26/7/75 n. 354, recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.


Tale regolamento è preordinato a dare compiuta e precisa attuazione, nella fase operativa, alle norme dettate dalla legge di riforma. Esso contiene dunque una serie di disposizioni che disciplinano in maniera concreta ed efficace quelle materie per le quali la legge enuncia le linee essenziali ed i criteri direttivi.

Il regolamento è stato ampiamente integrato e modificato dal D.P.R. 18 Maggio 1989 n° 248.


  • Legge 20 Luglio 1977 n. 450

Modifiche al regime dei permessi ai detenuti ed agli internati previsto dall’art. 30 della legge 26 luglio 1976.

A causa degli avvenimenti di forte rilevanza storica, politica e sociale successivi al 1975, nel nostro paese si era determinata una situazione di obiettiva emergenza, fatalmente destinata ad incidere anche nel contesto penitenziario.

Le tracce di tale incidenza sono state evidenti sul terreno legislativo, con l’introduzione di norme, come questa, che restringevano il campo di interventi. Non sono mancati i segnali di una inversione di tendenza sul piano legislativo allorché si è avuta la consapevolezza dell’affievolirsi del fenomeno terroristico, ed insieme dell’attenuarsi nel paese di una situazione di emergenza generalizzata.


  • Legge del 21 giugno 1985 n. 297

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 aprile 1985 n.144, recante norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonché per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate

I riflessi di un atteggiamento di maggiore apertura, soprattutto nei confronti di particolari categorie di detenuti si sono concretizzati in questa legge, che ha aggiunto l’art. 47 bis (Affidamento in prova in casi particolari) con specifico riferimento ai detenuti tossicodipendenti o alcooldipendenti. La materia è stata successivamente interamente rielaborata dalla legge Gozzini che ha sostituito il testo degli artt. 47 e 47 bis.

Si tratta della legge, che tra l’altro, ha ridotto da tre mesi ad un mese il periodo minimo di Osservazione della personalità in Istituto per la concessione dell’Affidamento in prova al Servizio Sociale.


  • Legge del 10 ottobre 1986 n. 663

“Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.” (Gozzini)

Questa legge ha avuto il merito di rendere più vivibile il carcere. Essa si colloca come fattore trainante nella prospettiva della decarcerizzazione.

Due sono a questo riguardo i piani di più concreta incidenza della scelta legislativa:

- l’allargamento delle opportunità di uscita temporanea dal carcere per i detenuti che vi sono ospiti, secondo la logica del “meno carcere” durante l’esecuzione penale (lavoro all’esterno, permessi premio, semilibertà);

- l’allargamento delle opportunità di esenzione, in tutto o in parte, dell’esecuzione penale stessa, secondo la logica del “non ingresso in carcere” (casi particolari di Affidamento in prova senza osservazione e di semilibertà senza espiazione, detenzione domiciliare ab origine), ovvero dell’uscita anticipata dal carcere (Affidamento in prova, detenzione domiciliare residuale, liberazione anticipata, liberazione condizionale)

Le innovazioni più significative:

- Detenzione Domiciliare: misura del tutto nuova introdotta dalla legge;

- Permessi Premio: La possibilità di usufruire di permessi non è più legata solo ad eventi familiari di particolare gravità. Con la previsione dei permessi premio viene data la possibilità ai condannati con sentenza irrevocabile, che manifestano senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, di tenere vivi i contatti con il mondo esterno mediante ritorni, seppure di breve durata, nel contesto sociale da cui erano stati allontanati.

- Ampliamento delle condizioni per l’ammissione alle misure alternative alla detenzione: le misure alternative vengono rilanciate attraverso un considerevole ampliamento dei limiti di ammissibilità, che segna il definitivo tramonto del concetto della pena immodificabile nel tempo.


  • D.P.R. 9 ottobre1990 n. 309

“Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”

La materia relativa all’Affidamento in prova in casi particolari è stata inserita in questo Testo Unico che detta anche norme di carattere processuale.


  • Legge del 12 luglio 1991 n. 203

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa.

  • Legge 7 Agosto 1992 n. 356

Conversione il legge , con modificazioni del decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità.

  • L. del 27 maggio 1998 n. 165

"Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni." (Simeone- Saraceni)


Le innovazioni introdotte da queste successive norme hanno rettificato il sistema dell’ordinamento penitenziario, di cui tuttavia punti cardine continuano ad essere le due leggi di riforma del 1975 e del 1986.

La necessità di rivedere la disciplina relativa al nucleo fondamentale della legge 354/75 così come modificata dalla L.663/86, costituito dalle c.d. misure alternative alla detenzione, dei permessi e dell’avviamento al lavoro esterno, era da tempo avvertita non solo da parte dei tecnici, ma anche da parte dell’opinione pubblica che, di fronte al dilagare della criminalità organizzata, sentiva sempre più distante da se ogni forma di premialità e di eccessivo garantismo.

Con questi interventi normativi si è inteso, dunque, ridimensionare l’ambito applicativo di tutti gli istituti premiali dell’ordinamento penitenziario, con particolare riguardo ai condannati per reati di criminalità organizzata e quelli di grande allarme sociale.

Sulla linea della L.663/86 si inserisce la normativa della c.d. riforma Simeone, che si caratterizza per l’utilizzazione della legislazione penale penitenziaria, ed in particolare delle misure alternative alla detenzione come mezzo per conseguire evidenti finalità decarcerizzanti.

Con la legge 165/98 il legislatore ha dato vita ad una rielaborazione delle misure alternative:

- sospensione dell’esecuzione delle pene detentive, disposta anche in caso di pene detentive costituenti residuo di maggior pena, d’ufficio con decreto del P.M., nel caso di pene non superiori a tre anni ovvero a quattro nelle ipotesi di soggetti tossicodipendenti;

- possibilità di disporre l’Affidamento in prova senza procedere all’osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha mantenuto comportamento tale da consentire il giudizio di valutazione positiva della personalità ai fini della rieducazione del reo e di prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati;

- possibilità di espiare la pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se residuo di maggior pena, oltre che nelle ipotesi precedentemente previste, anche nell’ipotesi di padre esercente la potestà genitoriale, di prole di età inferiore ad anni 10 con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti impossibilitata a dare assistenza alla prole;

- la detenzione domiciliare generica al di sotto dei due anni, la cui concessione prescinde da condizioni specifiche.


  • Legge del 12 Luglio 1999 n. 231

Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti di soggetti affetti da Aids conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave.

La legge introduce l’art. 47 quater alla Legge 26 luglio 1975 n. 354, che amplia la possibilità di fruire delle misure di cui agli artt. 47 e 47 ter O.P., anche oltre i limiti di pena normalmente previsti, per quanti siano affetti da Aids conclamata o da grave immunodeficienza.


  • D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230

“Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”

Il nuovo Regolamento di esecuzione nasce dalla necessità di procedere ad una completa revisione del precedente in virtù delle successive modificazioni ed integrazioni alla legge intervenute nel tempo in campo. Interessanti modifiche sono previste per le misure alternative alla detenzione dagli artt. 96 e seg.

L’art. 118 riguarda nello specifico i Centri di servizio sociale (in seguito UEPE) e recita così come segue:

1. Ai centri di servizio sociale per adulti, e relative sedi distaccate, è assegnato il personale determinato con apposite tabelle organiche, relative a tutte le aree di attività.

2. Presso detti centri sono organizzate le aree di servizio sociale, di segreteria ed amministrativo-contabile.

3. Nell'area di servizio sociale possono essere inseriti esperti secondo quanto previsto dall’articolo 80 della legge, che forniscono, ove occorra, consulenza e collaborazione, sotto il coordinamento del direttore del centro o del responsabile dell'area.

4. Il centro di servizio sociale è ubicato in locali distinti dagli istituti e dagli uffici giudiziari.

5. Il direttore del centro assegna al personale il compimento delle attività, mediante una ripartizione del lavoro relativamente alle aree di appartenenza; impartisce istruzioni e disposizioni per l'espletamento dei compiti affidati e ne cura il coordinamento. Il direttore organizza periodiche riunioni con il personale di servizio sociale su problematiche o tematiche emergenti, ed espleta il controllo tecnico; assicura lo svolgimento delle attività dirette alla supervisione professionale del personale.

6. Nell'attuare gli interventi di osservazione e di trattamento in ambiente esterno per l'applicazione e l'esecuzione delle misure alternative, delle sanzioni sostitutive e delle misure di sicurezza, nonché degli interventi per l'osservazione e il trattamento dei soggetti ristretti negli istituti, il centro di servizio sociale coordina le attività di competenza nell'ambito dell'esecuzione penale con quella delle istituzioni e dei servizi sociali che operano sul territorio.

7. Le intese operative con i servizi degli enti locali sono definite in una visione globale delle dinamiche sociali che investono la vicenda personale e familiare dei soggetti e in una prospettiva integrata d'intervento. Tale coordinamento viene promosso e attuato osservando gli indirizzi generali dettati in materia dall’Amministrazione penitenziaria.

8. In particolare, gli interventi del servizio sociale per adulti, nel corso del trattamento in ambiente esterno, sono diretti ad aiutare i soggetti che ne beneficiano ad adempiere responsabilmente gli impegni che derivano dalla misura cui sono sottoposti. Tali interventi, articolati in un processo unitario e personalizzato, sono prioritariamente caratterizzati:

a) dall'offerta al soggetto di sperimentare un rapporto con l'autorità basato sulla fiducia nella capacità della persona di recuperare il controllo del proprio comportamento senza interventi di carattere repressivo;

b) da un aiuto che porti il soggetto ad utilizzare meglio le risorse nella realtà familiare e sociale;

c) da un controllo, ove previsto dalla misura in esecuzione, sul comportamento del soggetto che costituisca al tempo stesso un aiuto rivolto ad assicurare il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni dettate dalla magistratura di sorveglianza;

d) da una sollecitazione a una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo.


  • Legge dell’ 8 novembre 2000 n. 328

“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”

La Legge quadro comunemente indicata come legge di riforma dell'assistenza, non si limita a trattare l'assistenza sociale e socio-assistenziale, ma intende dettare principi per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, come espressamente detto nel titolo. L'applicazione di questa legge, per molti suoi aspetti, è delegata all'emanazione di decreti da parte del governo, ministeri, regioni, ecc. La sua azione è dettata dai seguenti principi: di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.


  • Legge dell’8 marzo 2001 n. 40

"Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori" (cd. Finocchiaro)

La legge introduce nell’Ordinamento Penitenziario l’art. 47 quinquies (detenzione domiciliare speciale).


  • L. 23 dicembre 2002 n. 279

"Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario"

Questa è una legge che modifica per alcune tipologie di reati i requisiti d’accesso a benefici di legge durante il trattamento penitenziario.


  • Legge del 19 dicembre 2002 n. 277

“Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata”

Introduce per la prima volta il beneficio del c.d. “sconto di pena” anche per coloro i quali sono sottoposti all’Affidamento in prova, attribuendo al Magistrato di Sorveglianza anziché al Tribunale di Sorveglianza, la competenza alla valutazione dell’ammissibilità.


  • Legge del 1 agosto 2003 n. 207

“Sospensione condizionata della esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni” (c.d. indultino)

Tale misura sostanzialmente è equiparata ad ogni altra misura alternativa e prevede la possibilità di sospensione condizionata dell’esecuzione della parte finale della pena detentiva.


  • Legge 5 Dicembre 2005 n. 251

"Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione ".

Modifica al codice penale ed alla legge n. 354 del 75, con restrizioni all’ammissione alle misure alternative ed ai benefici premiali per i recidivi.


  • L. 27 luglio 2005 n.154

"Delega al Governo per la disciplina dell’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria "


Provvedimento di riforma della carriera dirigenziale penitenziaria che all’art. 3 apporta modifiche alla legge 354/75 in tema di esecuzione penale esterna, e precisamente ne modifica l’art. 72 dell’O.P. sostituendo in primo luogo il nome dei CSSA in U.E.P.E.


Art. 3

1. Gli uffici locali di esecuzione penale esterna dipendono dal Ministero della giustizia e la loro organizzazione è disciplinata con regolamento adottato dal Ministro ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

Gli uffici:

a)svolgono, su richiesta dell’autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l’applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza;

b)svolgono le indagini socio-familiari per l’applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati;

c)propongono all’autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all’affidamento in prova e alla detenzione domiciliare;

d)controllano l’esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, ne riferiscono all’autorità giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca;

e)su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario;

f)svolgono ogni altra attività prescritta dalla legge e dal regolamento».


2. I riferimenti ai centri di servizio sociale per adulti contenuti in disposizioni di leggi e di regolamenti si intendono effettuati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli uffici locali di esecuzione penale esterna.

3. Le risorse e il personale previsti per i centri di servizio sociale per adulti alla data di entrata in vigore della presente legge sono destinati agli uffici locali di esecuzione penale esterna di cui al comma 1.

4. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.


  • Legge 21 Febbraio 2006 n. 49

"Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi"

Ha riformato il D.P.R. 309/90, che ha introdotto tra l’altro un ampliamento dei limiti di legge (pena da espiare anche se residua e congiunta a pena pecuniaria non superiore a sei anni o quattro se relativa a titolo esecutivo comprendente il reato di cui all’art. 4 bis della legge 26 luglio 1975 n° 354 e successive modificazioni), per l’accesso all’Affidamento in casi particolari. Altra innovazione è quella relativa al lavoro di pubblica utilità, previsto all’art. 4 bis.


  • L. 31 luglio 2006 n. 241

"Concessione di indulto"

Art. 1

  1. E' concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.ù