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Diritto allo studio

La disciplina del diritto allo studio, prevista dall'art. 78 del dpr 782/1985 e successive integrazioni e modificazioni, sancisce la possibilità per i dipendenti di fruire di permessi orari retribuiti, per un totale di 150 ore per ciascun anno solare. Questi benefici possono essere concessi per il conseguimento del titolo di scuola media superiore, universitario, per la partecipazione a corsi di specializzazione post universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate oppure organizzati da enti pubblici territoriali, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio legale o di un attestato professionale riconosciuto dall'ordinamento pubblico. I permessi studio possono essere concessi previa istanza da presentare al Dirigente almeno due giorni prima della fruizione, per partecipare alle lezioni relative ai corsi, nonchè per far fronte a impegni di diversa natura (ad esempio colloqui con docenti, seminari, lezioni, laboratori, esercitazioni, ecc.) che necessariamente devono svolgersi in orari coincidenti con il turno di servizio programmato. L'avvenuta partecipazione ai citati impegni va comprovata con idonea documentazione che sarà rilasciata dalla segreteria didattica dell'istituto presso il quale il corso di studi si svolge. Non potranno rientrare nell'ambito del beneficio l'attività di mero studio presso la propria abitazione, nonchè quella di ricerca presso biblioteche. Per la preparazione agli esami universitari e post-universitari possono essere concesse quattro giornate lavorative precedenti gli esami, mentre vanno computati a titolo di congedo straordinario, per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, o ai sensi dell'art. 18 CCNL per il personale Comparto Ministeri, i giorni relativi al sostenimento degli stessi. La concessione dei permessi studio è comunque subordinata alle esigenze di servizio,ma l'eventuale diniego dovrà essere motivato. Il presupposto legittimante i benefici in argomento è l'effettivo sostenimento dell'esame, quale che sia l'esito finale. Nel caso in cui il dipendente non si sia presentato a sostenere l'esame, i giorni per la preparazione dello stesso, nonchè i giorni di congedo strordinario già fruiti, dovranno essere commutati d'ufficio in congedo ordinario, essendo venuto meno il presupposto legittimante. Nel caso in cui l'esame venga rinviato dall'Università, le quattro giornate per la preparazione già concesse e fruite, non potranno essere nuovamente autorizzate in occasione della nuova data stabilita per il medesimo esame. In questo caso verrà concesso esclusivamente il congedo straordinario per il sostenimento della prova. I dipendenti che intendono fruire del beneficio del diritto allo studio dovranno, annualmente, rinnovare la richiesta, corredandola della documentazione idonea a comprovare la regolare posizione amministrativa con l'università. L'eventuale residuo di ore di permesso a disposizione, non è cumulabile con quello dell'anno successivo.

La disciplina sul diritto allo studio trova le sue fonti nelle seguenti disposizioni:

Quanto alle fonti interne, si indicano di seguito:

Si ricorda inoltre che l'art. 5 della Legge 53/2000 ha introdotto lo strumento dei congedi per la formazione, che costituiscono un altro importante strumento di agevolazione per il completamento della scuola dell'obbligo, per il conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, per la partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'Amministrazione.